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Gazebo e pergolato: non hanno bisogno di permesso di costruire

Edilizia libera per le opere di giardino anche se realizzate in muratura: panchine, barbecue, piccoli gazebo, pergolati e pergotende “liberalizzati”.

Sugli arredi da giardino c’è sempre stata ampia giurisprudenza volta a stabilire quando e se ci debba essere bisogno del permesso di costruire e quando invece si tratti di «edilizia libera» per la quale non è necessaria l’autorizzazione del Comune. La linea di confine è sempre stata considerata la precarietà dell’opera e la non definitività della stessa, oltre che le dimensioni: in buona sostanza non contano tanto i materiali di cui è composto il manufatto quanto piuttosto la circostanza che esso possa servire solo per un periodo di tempo ridotto e sia, quindi, facilmente asportabile. L’esempio tradizionale è quello delgazebo: non è necessario il permesso quando la sua installazione è limitata a un singolo evento (un matrimonio, uno stand, una fiera, ecc.), mentre invece è obbligatorio nel momento in cui si intende realizzare uno spazio vivibile ed abitabile in modo perenne. In tal caso non rileva il fatto che si tratti di un’opera di plastica e facilmente rimovibile. Oggi però le cose possono cambiare. Difatti un decreto ministeriale di recente approvazione contempla una lista (peraltro non esaustiva) di tutti i lavori in casa senza bisogno di permesso di costruire. Dalla sua lettura si ricava che un piccolo gazebo e il pergolato non hanno bisogno di permesso di costruire. Ma procediamo con ordine e vediamo meglio come bisogna comportarsi in tali ipotesi.

Pergolati e percuotente: arredi da giardino senza permessi

Il decreto delle Infrastrutture-Semplificazione contiene un vero e proprio «glossario dell’edilizia libera»; il suo scopo è quello di chiarire (e non modificare) quanto già indicato all’interno del Testo Unico sull’edilizia. La lista ha appena ricevuto l’intesa in Conferenza unificata e non necessita di ulteriori atti di recepimento o adozione da parte di Regioni e Comuni. Il glossario indica pertanto una serie di casi in cui i Comuni non potranno, da oggi in poi, imporre alcun vincolo o il semplice deposito di comunicazioni o documenti, neanche richiamandosi all’autonomia locale. «Da noi si fa così» non sarà, insomma, una frase da opporre al cittadino. Il che consentirà al proprietario di agire in autonomia, senza dover chiamare un ingegnere o un architetto e farsi consigliare da loro sulla “pratica burocratica” da seguire.

Del resto già il testo unico sull’edilizia stabilisce che sono eseguibili senza alcun permesso di costruire «le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici». La conseguenza, in base alla ricostruzione ufficiale del Governo, è che potranno andare in edilizia libera le opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento relative agli arredi da giardino come ad esempio barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche fissate al suolo.

Ma non solo. Saranno in edilizia libera anche i gazebo di limitate dimensioni purché non stabilmente fissati al suolo. Rientrano nell’edilizia libera e non richiedono il permesso di costruire i giochi per bambini, comprese le relative recinzioni: si pensi alle altalene, agli scivoli e al dondolo che il condominio voglia installare nel proprio cortile, a beneficio dei figli dei proprietari degli appartamenti.

Sono ricompresi nell’edilizia libera infine i pergolati, anche questi di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo; le tende, le tende a pergola, le pergotende, le coperture leggere di arredo; gli elementi divisori verticali non in muratura, anche di tipo ornamentale.

Ed infine non necessitano di autorizzazione comunale i ricoveri per animali domestici e da cortile, le voliere e simili, con relativa recinzione; i ripostigli per attrezzi, i manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo; le sbarre, i separatori, i dissuasori e simili, gli stalli per biciclette; le tende, le tende a pergola, le pergotende, le coperture leggere di arredo; gli elementi divisori verticali non in muratura, anche di tipo ornamentale.

Distinzione tra pergolato, gazebo e veranda

Sulla distinzione tra pergolato, gazebo e veranda, il Consiglio di Stato ha chiarito che: «ilpergolato costituisce… una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolatoviene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie»; «Il gazebo…, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi»; «La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata… da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire».

Uno sguardo alla giurisprudenza precedente

Consiglio di Stato, sez. VI, 25/01/2017,  n. 306  

Non configura un gazebo la realizzazione, in aderenza ad un preesistente immobile, di una struttura con 3 pilastri verticali in muratura, travi portanti della copertura in legno, copertura in materiale plastico, fissata con chiodi alle travi di legno, e pareti esterne in materiale plastico amovibile, con una porta di accesso. Ciò sia per la forma, che non è quella tipica di un gazebo, che per i materiali utilizzati, che non sono tutti leggeri, nonché in ragione della circostanza che la struttura è stata realizzata in aderenza ad un preesistente immobile. I giudici specificano che “Il gazebo, infatti, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”. La giurisprudenza ha altresì specificato che un gazebo di ridotte dimensioni, avente carattere palesemente pertinenziale, non deve essere soggetto al rispetto della disciplina in materia di distanze, né al permesso di costruire: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 11 gennaio 2016 n. 7, in www.giustizia-amministrativa.it.

Consiglio di Stato, sez. VI, 28/06/2017,  n. 3172 

È illegittimo l’ordine di demolizione, adottato per l’assenza del permesso di costruire, di una tensostruttura collocata su un terrazzo, costituita da una pergola in metallo corredata da tenda in PVC con movimento elettrico per una superficie coperta pari a 32,76 metri quadri. La struttura in questione non configura, infatti, né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticali e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico).

T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 21/09/2016,  n. 353  

I gazebo non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il gazebo non precario non è deputato ad un uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo per soddisfare esigenze durature nel tempo e rafforzate dal carattere permanente e non stagionale dell’attività svolta; in effetti la « precarietà » dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene, e non la sua stagionalità, la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo, tali per cui lo stesso è riconducibile nell’ipotesi prevista alla lett. e.5) del comma 1 dell’art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che include tra le nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Consiglio di Stato, sez. VI, 28/06/2017,  n. 3172  

La tensostruttura costituita da una pergola in metallo corredata da tenda in PVC con movimento elettrico (per una superficie coperta pari a 32,76 metri quadri) è da qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001.

Cassazione penale, sez. III, 15/09/2017,  n. 48179  

Integra la contravvenzione di cui all’art. 1161 cod. nav. la realizzazione di innovazioni non autorizzate, per tali intendendosi tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal loro stabile ancoraggio al suolo, sono idonee a modificare i beni del demanio marittimo ovvero ad incidere sul loro uso. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto integrato il suddetto reato nella realizzazione, in un sito affidato in concessione per lo svolgimento di attività di campeggio, di opere consistenti nella pavimentazione di una area di vaste dimensioni, nella posa in opera di un gazebo e nell’istallazione di docce, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della competente autorità demaniale).

Estremi: T.A.R. Salerno, (Campania), sez. I, 13/04/2017,  n. 734  

L’installazione di un gazebo non precario, ma funzionale a soddisfare esigenze permanenti, va considerato un manufatto alterante lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il gazebo non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo per soddisfare esigenze durature nel tempo e rafforzate dal carattere permanente e non stagionale.

T.A.R. Napoli, (Campania), sez. IV, 22/05/2017,  n. 2714  

Gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica e architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzati, come le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio di permesso di costruire; una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile; né rileva la natura dei materiali utilizzati per la chiusura, in quanto, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico .

T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. I, 13/03/2017,  n. 409  

In tema di diniego della domanda di autorizzazione edilizia e di ingiunzione di demolizione di manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti,va osservato che essi devono essere considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale. Infatti, la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità, la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.

Tribunale Roma, sez. V, 06/03/2017,  n. 4479  

In tema di distanze e vedute , il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indi-rettamente, pregiudichi l’esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà e alla riservatezza del vicino, avendo operato già l’art. 907 cod. civ. il bilanciamento tra l’interesse alla medesima riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce e aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.

Consiglio di Stato, sez. VI, 25/01/2017,  n. 306   

Il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore; esso normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Tuttavia, quando il pergolato viene coperto nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

Consiglio di Stato, sez. VI, 15/11/2016,  n. 4711  

E’ legittima la realizzazione di un struttura in legno ad uso pergolato se, nonostante le dimensioni non irrilevanti, la struttura è aperta su più lati e con una copertura in gran parte assicurata da tende amovibili, non costituendo quindi un volume urbanistico e non potendo essere, pertanto, considerata alla stregua di una veranda.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. II, 21/06/2016,  n. 612  

Può considerarsi un semplice pergolato, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, solo quel manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, idonea a realizzare in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo, con la conseguenza che perché possa qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume, è necessario che l’opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio, laddove – al contrario – va qualificata come un intervento di nuova costruzione la realizzazione di una struttura di importanti dimensioni, ancorché contraddistinta da materiali leggeri quali legno e ferro, che rendono la stessa solida e robusta e che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso.

T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 05/05/2016,  n. 2282  

E’ esonerata dal permesso di costruire l’opera destinata a un uso specifico e temporalmente limitato.

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Necessità – Per le opere non implicanti un uso temporalmente limitato del bene – Nonostante la precarietà dei materiali utilizzati – Ragioni.

I manufatti non precari, in quanto funzionali a soddisfare esigenze permanenti, devono ritenersi idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con conseguente incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la loro eventuale precarietà strutturale, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie (come, ad esempio, per gazebo o chioschi). In tal senso, la precarietà dell’opera – che esonera dall’obbligo del permesso di costruire – postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene, mentre la precarietà dei materiali utilizzati non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo, tali per cui lo stesso è riconducibile nell’ipotesi prevista alla lett. e.5) del comma 1 dell’art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001 – che include tra le nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Alessandra D’Agostino

La Redazione

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