Da questo mese in vigore l’assegno di ricollocazione: cosa è e come funziona
„Da questo mese per chi è disoccupato scatta una nuova iniziativa, introdotta dal Jobs Act e destinata ai disoccupati che si rivolgono ai Centri per l’Impiego: l’assegno di ricollocazione. L’assegno di ricollocazione è disponibile dal 3 aprile per disoccupati che si rivolgono ai Centri per l’impiego o altri soggetti accreditati e serve a finanziare programmi intensivi di formazione e ricerca di un’occupazione. L’assegno consiste in un voucher di importo tra i 250 euro e i 5000 euro che i beneficiari potranno utilizzare presso i Centri per l’Impiego o i soggetti accreditati che forniscono assistenza per la ricerca di un posto di lavoro. Materialmente, l’importo sarà riconosciuto ai centri, nel momento in cui il disoccupato che si è rivolto a loro trova lavoro.“
Il voucher è destinato a disoccupati che percepiscono la Naspi da 4 mesi o più e l’importo dell’assegno varia in base alla difficoltà di reimpiego che il disoccupato presenta e in base al tipo di contratto di lavoro. A seconda del contratto l’importo del voucher sarà:
- da 1000 a 5000 euro per contratto a tempo indeterminato (anche apprendistato);
- da 500 a 2500 euro per contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi;
- da 250 a 1.250 euro per contratti a tempo determinato da 3 a 6 mesi (previsti solo per Calabria, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata).
Il voucher deve essere chiesto dal disoccupato, online sul portale dell’Anpal o presso un Centro per l’impiego, mentre il centro cui il disoccupato si è rivolto potrà incassarne il relativo importo solo se procura al disoccupato stesso un’assunzione a tempo indeterminato (anche apprendistato), un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o di part time al 50%. Il servizio di assistenza da parte dei Centri a cui si rivolge il disoccupato prevede:
- un tutor che affiancherà continuativamente il disoccupato nel percorso di ricollocazione;
- un programma intensivo per la ricerca di un’occupazione oltre che un percorso di formazione professionale mirato;
- l’obbligo per il disoccupato di svolgere le attività indicate dal tutor e di accettare un’offerta di lavoro adeguata;
- l’obbligo per il soggetto erogatore sarà obbligato, nel caso in cui ci sia un rifiuto ingiustificato della persona destinataria dell’assegno di ricollocazione a svolgere le attività proposte o il rifiuto u di un’offerta di lavoro adeguata, a di comunicare tale circostanza sia al Centro per l’Impiego che all’Anpal
- la sospensione del servizio in caso di assunzione in prova oppure a termine (e la ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto lavorativo entro 6 mesi).