I contribuenti che hanno scelto l’opzione del 730 precompilato e si accorgono di aver inviato un documento errato oppure di aver dimenticato di inserire spese da dedurre, possono trasmettere una nuova dichiarazione entro il 20 giugno. Passata questa data si potrà comunque rimediare con un modello integrativo.
COME FARE – Per annullare il 730 già inviato, controllare sul sito dell’Agenzia delle Entrate se lo stato della ricevuta dell’invio risulta “Elaborato”. A quel punto occorre accedere con le stesse credenziali usate per il primo invio. Per procedere con l’annullamento occorre selezionare l’opzione “Richiedi annullamento 730”. Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento deve essere richiesta solo dal dichiarante. Con l’annullamento del 730 viene anche cancellato l’eventuale modello F24 già predisposto.
NUOVO INVIO – Una volta annullato il 730, all’Agenzia non risulta presentata alcuna dichiarazione. Di conseguenza il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. Dovrà ripartire dalla precompilata che si troverà in rete e che andrà, quindi, accettata così com’è oppure modificata. Questa possibilità di autocorrezione, però, è soggetta a precisi limiti. Il contribuente può procedere una sola volta e non di più all’annullamento del 730 già trasmesso direttamente alle Entrate. Una volta pronto il nuovo modello è possibileprocedere con l’invio 730 dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento del precedente.
ALTRE OPZIONI – Dopo il 20 giugno, è comunque possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata, presentando un 730 integrativo (ma solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata) entro il 25 ottobre, obbligatoriamente presso un Caf o un intermediario abilitato. In alternativa, è possibile trasmettere, tramite l’applicazione web, un modello Redditi correttivo entro il 31 ottobre, oppure un un modello Redditi integrativo dopo il 31 ottobre.
Alessandra D’Agostino
La Redazione