Hai intenzione di avviare un’attività ambulante nella stagione estiva. Con un piccolo chiosco venderai alimenti salati e dolci che tu stesso preparerai nell’immediatezza in modo da soddisfare le esigenze dei turisti e di chi, vicino la spiaggia, intende fare un veloce spuntino. Ti chiedi giustamente quali siano gli obblighi fiscali del venditore ambulante: non vorresti infatti che un controllo della guardia di finanza o di qualche poliziotto possa metterti i bastoni tra le ruote. Anche se non costituisce la principale fonte del tuo reddito, tale attività potrebbe consentirti di ottenere un piccolo ritorno economico. Insomma, il venditore ambulante deve emettere lo scontrino, la fattura o qualsiasi altro documento fiscale? Ecco cosa prevede a riguardo la legge. La legge definisce come «ambulanti» coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante. Per svolgere l’attività di venditore ambulante è necessario il rilascio dell’apposita autorizzazione amministrativa ove prevista dalla legge (come nel caso di vendita di prodotti alimentati). Per essere considerati ambulanti, la vendita deve avere ad oggetto merci al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, il luogo di vendita deve essere un’area pubblica (strade, canali, piazze e ogni altra area destinata ad uso pubblico, comprese quelle del demanio marittimo) o un’area privata della quale il Comune abbia la disponibilità (attrezzata o meno, coperta o scoperta). È venditore ambulante anche il produttore agricolo che vende i beni sul luogo di produzione.
Gli ambulanti devono emettere lo scontrino fiscale?
Gli ambulanti sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura. Tuttavia, sussiste l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. Resta fermo, l’obbligo di emissione della fattura se richiesta del cliente, richiesta che può tuttavia essere effettuata non oltre il momento di vendita, nonché per le operazioni effettuate al di fuori dell’attività di commercio al dettaglio (ad esempio per la cessione di beni strumentali).
Ambulanti: come si emette lo scontrino?
Per gli ambulanti esistono appositi apparecchi misuratori fiscali differenti da quelli previsti per i commercianti in sede fissa. Le regole di emissione però sono le stesse. Ad esempio, essi sono tenuti a riportare sul libretto di dotazione fiscale l’annotazione che si tratta di apparecchio misuratore fiscale utilizzato per l’attività di commercio su aree pubbliche, indicando il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e la città sede della relativa Camera di Commercio. Inoltre, la messa in servizio del misuratore fiscale viene eseguita presso un centro di assistenza tecnica anziché nel luogo di svolgimento dell’attività. L’utilizzo di misuratori fiscali previsti per i commercianti in sede fissa è ammesso purché gli stessi apparecchi siano collocati su piani facenti parte di strutture coperte inamovibili. Con una legge del 2015 e un successivo provvedimento del 2016 dell’Agenzia delle Entrate è stato disposto che gli attuali registratori di cassa siano sostituiti dai nuovi Registratori Telematici. I registratori usati allo scoperto e senza strutture fisse e inamovibili devono essere dotati di particolari caratteristiche in grado di garantire l’impermeabilità e la tolleranza alle variazioni di temperatura.
Come deve essere lo scontrino fiscale dell’ambulante
Non potendo riportare il luogo di ubicazione dell’esercizio commerciale, lo scontrino fiscale degli ambulanti deve riportare il numero di iscrizione del soggetto emittente presso il Registro delle Imprese e la città sede della relativa Camera di Commercio. Per il resto è identico agli scontrini previsti per i commercianti in sede fissa. Le medesime indicazioni devono essere riportate nello scontrino di chiusura giornaliera. I venditori ambulanti possono emettere il cosiddetto scontrino manuale o «a tagli fissi» al posto dello scontrino fiscale nei seguenti casi:
- se l’attività è svolta in forma itinerante;
- se i prodotti commercializzati appartengono a non più di tre tabelle merceologiche;
- se il numero di operazioni effettuate nell’anno non è superiore a 4mila.
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione fiscale
In alcuni casi, gli ambulanti possono fruire dell’esonero dall’obbligo di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Si tratta delle attività di:
- somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante presso gli stadi, le stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
- cessione di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolci, caldarroste, olive, sementi e affini, nonché di cartoline e souvenirs da parte di soggetti non muniti di attrezzature motorizzate (esclusi i soggetti che operano nei mercati rionali).
Stefano Iorio
La Redazione